17 Maggio

La polemica.

(tratto da La Repubblica)

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Pubblicato in In Evidenza
Sabato 03 Marzo 2012 18:16

Numero chiuso a Ingegneria

Il caso.

Si parte l'anno prossimo: non più di 5.000 matricole.

(tratto da La Stampa-Torino)

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Nel 2010, in Italia, 341 studenti si sono laureati in Ingegneria frequentando un corso di laurea on line, mentre, nello stesso anno, gli iscritti complessivi nei corsi di laurea in Ingegneria, sia triennali che specialistici, proposti dalle Università telematiche (Guglielmo Marconi, Uninettuno ed eCampus) hanno superato le 4mila e 400 unità.

I laureati in Ingegneria delle Università telematiche sono in prevalenza laureati di primo livello anche se non mancano i laureati specialistici e magistrali; in quattro anni (2007-2010) le tre Università telematiche con corsi di Laurea in Ingegneria hanno “sfornato” 1.232 laureati in Ingegneria di cui 1.065 di primo livello e 167 magistrali/specialistici.

La laurea telematica rappresenta, dunque, una opzione possibile, anche in Italia, per chi intende intraprendere un corso universitario in Ingegneria. In pochi anni le 3 Università telematiche citate hanno attivato una facoltà di ingegneria o una facoltà tecnico-ingegneristica arrivando a proporre complessivamente 19 corsi di laurea in ingegneria.

Rispetto alle facoltà d’Ingegneria on line, il CNVSU ha avanzato fortissime riserve circa l’effettiva capacità di garantire agli studenti un numero congruo di personale docente adeguatamente qualificato e l’utilizzo delle necessarie strutture tecniche di supporto (laboratori etc). Tali osservazioni non hanno in alcun modo ostacolato né gli accreditamenti dei corsi in ingegneria e delle Università né tantomeno hanno disincentivato le iscrizioni ai corsi di laurea in Ingegneria o impedito agli studenti di laurearsi.

Si tratta di una “anomalia” che deve essere affrontata urgentemente dal Ministero, nell’ambito della definizione del previsto regolamento per le Università telematiche.

Scarica il Rapporto (341.75 kB)

Pubblicato in Università

(tratto da Il Sole 24 Ore)

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Pubblicato in In Evidenza
Venerdì 02 Settembre 2011 11:37

Il Politecnico oltre ogni record

Boom di aspiranti ingegneri: quasi 8 mila i pre-iscritti: 38 per cento in più le richieste, ad Architettura + 14%

(tratto da La Stampa - Torino)

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Pubblicato in In Evidenza
Venerdì 02 Settembre 2011 11:36

"Siamo una vera città universitaria"

5 domande a Francesco Profumo, rettore

(tratto da La Stampa)

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Pubblicato in In Evidenza
Martedì 19 Luglio 2011 14:00

Tre anni non bastano

TRE ANNI NON BASTANO

In un precedente articolo, intitolato “Ingegneri solo con la laurea quinquennale”, si è sostenuta da queste pagine l’esigenza di ripristinare il corso di laurea a ciclo unico presso le facoltà di Ingegneria e di consentire l’accesso all’albo degli ingegneri solo ai possessori di questa tipologia di titolo accademico.

La proposta ha suscitato un ampio dibattito con numerosi consensi e qualche isolata critica.

È, quindi, opportuno ritornare sull’argomento per ribadire che tale presa di posizione non vuole essere in alcun modo penalizzante per i colleghi iuniores che, sia pure in numero limitato, condividono con i laureati di ciclo lungo l’iscrizione all’albo degli ingegneri. È evidente che qualsiasi ipotesi di abolizione della sezione B dell’albo degli ingegneri non potrà che essere gestita attraverso la predisposizione di un percorso che consenta agli attuali iscritti di essere inclusi nella futura unica sezione del nuovo albo. D’altronde, e questa dovrebbe essere una garanzia, il CNI si è sempre battuto perché gli ingegneri iuniores non venissero “accasati” nei collegi di geometri e periti come pure da più parti si è tentato di fare.

Come si è detto, occorre prendere atto di un fatto oggettivo (il fallimento della laurea triennale in ingegneria), attestato da elementi incontrovertibili (prosecuzione degli studi e nella stessa area disciplinare di oltre l’80% dei laureati di primo livello; scarso interesse delle imprese per l’assunzione di tale tipologia di laureati; percezione da parte degli stessi laureati di primo livello dell’insufficienza del percorso triennale per lo svolgimento dell’attività professionale).

Elementi che sono condivisi anche dal mondo accademico, come l’intervista al Prof. Squarzoni riportata in queste stesse pagine dimostra.

Dallo stesso mondo accademico viene, anzi, una ulteriore e ancora più grave considerazione, quando si afferma che: “Il 3+2 ha comportato anche un abbassamento del livello qualitativo dei laureati di lungo corso”.

È, quindi, certamente percorribile anche in termini di compatibilità con gli altri paesi europei, la proposta del Prof. Squarzoni, che è quella di affiancare a percorsi formativi “3+2”, percorsi formativi di 5 anni a ciclo unico; i primi per sbocchi professionali orientati alla pianificazione, produzione e gestione, i secondi orientati alla progettazione, innovazione, ricerca e sviluppo. Irrinunciabile, però, è che solo siffatti percorsi di 5 anni a ciclo unico consentano l’accesso alla professione di ingegnere.

Non altra può essere la posizione dell’Ordine degli ingegneri, ente che è istituzionalmente preposto a garantire la collettività della qualità delle prestazioni dei propri iscritti.

Come è noto non tutte le professioni ordinistiche possono vantare “attività riservate”; queste ultime sono state assegnate dal legislatore, spesso in epoca remota, ogniqualvolta era necessario garantire che alcune prestazioni, connesse alla salvaguardia di inviolabili diritti, fossero svolte solo da soggetti con adeguata preparazione.

Così la salvaguardia del diritto alla giustizia ha comportato l’assegnazione agli avvocati della riserva alla rappresentanza degli interessi presso i Tribunali; il diritto alla salute, l’assegnazione ai medici della riserva alla cura dei malati; il diritto alla sicurezza, la riserva agli ingegneri per la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo degli edifici, delle infrastrutture e degli impianti.

È evidente che così come non esistono cause “semplici” che possano essere gestite da avvocati iuniores, e non esistono interventi o patologie “semplici” che possano essere diagnosticate e curate da medici iuniores, così non dovrebbero esserci edifici, infrastrutture, impianti “semplici” che possano essere progettati e collaudati da ingegneri iuniores.

Di tale avviso, d’altronde, sono soggetti “terzi” come il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha ripetutamente negato agli ingegneri iuniores autonomia nello svolgimento di attività professionali connesse alle opere pubbliche e alle opere in zona sismica, e i Giudici di ogni grado che hanno circoscritto le competenze alla progettazione di opere in cemento armato dei professionisti diplomati, solo ed esclusivamente agli usi agricoli.

In conclusione, la salvaguardia di diritti così importanti come quelli relativi a giustizia, salute e sicurezza suggerisce l’assegnazione delle prestazioni professionali ad essi connesse solo a soggetti che abbiano compiuto percorsi formativi approfonditi, coerenti e di adeguata durata.

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Pubblicato in Focus On

Il Consiglio di Stato conferma

Università escluse dai bandi di progettazione

Ribadita ancora una volta la posizione del CNI: le Università non possono costituire società aventi scopo di lucro, poiché chiaramente contrarie ai propri scopi istituzionali che sono la ricerca e l’insegnamento.

Il Consiglio di Stato ha ribadito in una recentissima sentenza quanto sostenuto dal CNI e dal suo Centro studi: il margine di azione delle Università nell’erogazione di beni e servizi è delimitato esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali che ne caratterizzano l’azione (la didattica e l’attività di ricerca).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10 del 3 giugno 2011 dell’Adunanza Plenaria, ha affermato, infatti, il generale divieto per le istituzioni universitarie di perseguire finalità lucrative (che per definizione, esulano dal perseguimento delle tipiche finalità istituzionali) quale che sia il modello organizzativo a tal fine prescelto (partecipazione diretta alle gare ovvero costituzione di società aventi scopo di lucro).

La controversia trae origine dall’azione dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) che, all’esito di alcune operazioni societarie provvedeva alla costituzione della società ISP - società di engineering - cui conferiva il ramo di azienda relativo alle attività di progettazione architettonica ed urbanistica, pianificazione territoriale e costruzione.

Si trattava essenzialmente di una società con scopo di lucro, partecipata esclusivamente dall’Università, chiamata ad operare nel mercato degli incarichi di progettazione.

Nel merito il Giudice Amministrativo afferma (in contrasto con un già contestato, dal CNI e dal suo Centro studi, orientamento dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) la necessità di una stretta correlazione fra interesse istituzionale e finalità perseguite con le azioni poste in essere dalle Università. L’ancoraggio normativo della tesi sostenuta dal Consiglio di Stato è individuato nell’art. 27, comma 3, della Legge n. 244/2007 che esprime un principio di carattere generale, ai sensi del quale: “al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (…)”.

Le Università non possono, dunque, costituire società aventi scopo di lucro, in quanto chiaramente contrarie ai propri scopi istituzionali. Ciò non vuol dire che esse non possano costituire in senso assoluto società. Precisa difatti il Giudice che “La società commerciale facente capo ad un ente pubblico, operante sul mercato in concorrenza con operatori privati, necessita di previsione legislativa espressa, e non può ritenersi consentita in termini generali, quanto meno nel caso in cui l’ente pubblico non ha fini di lucro”.

In conclusione l’azione (qualunque azione) dell’Università dovrà essere connotata da una necessaria stretta strumentalità (e non semplicemente una “mera compatibilità”,  come erroneamente sostenuto dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione del 21/10/2010, n. 7) con le proprie finalità istituzionali, che sono la ricerca e l’insegnamento. Come afferma il Consiglio di Stato, “…l’Università è e rimane un ente senza fine di lucro”.

La portata precettiva di tale principio si estende, ovviamente, alla partecipazione stessa dell’Università alle eventuali procedure di acquisizione delle commesse pubbliche (e, nel caso particolare, dei bandi di progettazione) che dovrà ritenersi preclusa ogniqualvolta diretta al conseguimento di una finalità (anche solo celatamente) lucrativa, per ciò solo, in contrasto con le sue specifiche finalità istituzionali.

Pubblicato in Focus On

Via al piano Fazio-Gelmini. «Così l'Italia avrà più specialisti».

L'intero curriculum oggi dura 12-13 anni. L'ipotesi è di accorciare le scuole di specializzazione.

Il ministro della Salute: «Dobbiamo allinerare la nostra università al modello europeo».

(tratto da La Repubblica)

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Pubblicato in In Evidenza

Il Consiglio di stato limita i casi in cui le università possono agire sul mercato come operatori economici

(tratto da Italia Oggi)

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