Monitoraggio sui bandi di progettazione. Anno 2011
Il rapporto presenta i risultati del monitoraggio sui bandi di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, misura e contabilità etc.) pubblicati nel 2011.
Monitoraggio sui bandi di progettazione. Ottobre-Dicembre 2011
Non conosce sosta il calo del mercato dei bandi pubblici d’ingegneria e architettura (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, misura e contabilità etc.): in base ai dati del monitoraggio realizzato dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, infatti, nel quarto trimestre 2011 gli importi dei servizi messi a gara calano del 29,5% rispetto allo stesso periodo 2010 (circa 131milioni di euro contro i 186 del terzo trimestre 2010).
Continuano a contrarsi anche le aggiudicazioni: sebbene negli ultimi tre mesi dell’anno le gare inerenti ai servizi di ingegneria e architettura aggiudicate siano raddoppiate rispetto al trimestre precedente passando dalle 71 del terzo trimestre alle 143 del quarto, il loro numero resta nettamente inferiore a quello registrato un anno fa (285 gare aggiudicate) e, in termini di importo, il calo risulta essere superiore al 90% di quanto fatto registrare nel quarto trimestre 2010.
Comincia a far sentire i propri effetti la nuova normativa, introdotta con l’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (DPR 207/2010), che prevede nei bandi l’indicazione del ribasso massimo consentito e l’utilizzo delle tariffe professionali per la definizione del prezzo a base d’asta. Sebbene una buona parte di aggiudicazioni dell’ultimo trimestre del 2011 si riferisca infatti a bandi pubblicati prima del cambio della normativa, il ribasso medio è sceso al 32,3% (nel terzo trimestre era il 48%), mentre quello massimo è pari al 55,2% (nel terzo trimestre era l’86%). Va dunque stigmatizzata l’abrogazione di tutti i tariffari, disposta dall’articolo 9 del Decreto Legge n. 1/2012 recentemente emanato, che ricondurrà il mercato dei bandi di progettazione ad una condizione di selvaggia anomia con effetti devastanti sulla sicurezza e qualità delle opere pubbliche.
La separazione tra progettazione ed esecuzione dell’opera nella normativa spagnola, francese e inglese: prime annotazioni
Com’è noto, l’esigenza di separare l’aggiudicazione dell’attività di progettazione da quella di esecuzione dell’opera risponde a ovvie logiche di miglioramento qualitativo sia del progetto, sia dell’opera pubblica in sé considerata.
Sebbene, infatti, a tale opzione corrisponda – almeno in apparenza – un incremento dei costi complessivi dell’appalto (dovuto alla duplicazione dei soggetti aggiudicatari), è stato ampiamente dimostrato, ed è altresì agevolmente intuibile, come la separazione fra progettazione ed esecuzione dell’opera riduca in modo sensibile il ricorso alle varianti in corso d’opera, nonché, più in generale, il rischio della lievitazione dei costi dell’opera medesima durante la fase di esecuzione dei lavori.
A questo orientamento si ispirava la prima riforma legislativa sui lavori pubblici del dopo-Tangentopoli, vale a dire la Legge n. 109/1994 (cd. Legge “Merloni”), che puntava decisamente sulla centralità della progettazione, individuando nell’autonomia del progettista rispetto all’appaltatore uno degli strumenti chiave per il conseguimento dell’obiettivo in parola. La gara per l’affidamento dei lavori poteva, pertanto, essere indetta solo all’esito dell’elaborazione e/o dell’approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante.
L’offerta economicamente più vantaggiosa quale unico criterio per l’aggiudicazione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (art. 266, comma 4, DPR 207/2010)
L’affidamento degli incarichi tecnici (ossia di progettazione, direzione lavori, collaudo, verifica della progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione) può avvenire solo ed esclusivamente in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In questo senso depone il quadro normativo di riferimento ed in particolare il nuovo regolamento, DPR 207/2010.
Monitoraggio sui bandi di progettazione. Aprile-Giugno 2011
Il documento presenta gli esiti del monitoraggio sui bandi di gara per servizi di ingegneria, pubblicati nel periodo aprile - giugno 2011.
Subappalti a quota 20% nei piccoli cantieri
Lavori pubblici. L'analisi sui contratti affidati dalla Pa.
(tratto da Il Sole 24 Ore-Norme e Tributi)
L' incredibile e triste storia della separazione fra progettazione ed esecuzione…
Una storia incredibile ed anche triste per la sua influenza sulla qualità del progetto, che occorre ricordarlo, era uno dei baluardi della legge Merloni che innovando radicalmente rispetto al passato ebbe il merito di sancire una netta separazione fra progettazione ed esecuzione dell'opera.
Correva l'anno 1994 quando, nel tentativo di ridurre il ricorso alle varianti in corso d'opera, nonché il fenomeno della lievitazione dei costi dell'opera durante l'esecuzione dei lavori, la riforma della legislazione sui lavori pubblici, legge 109/94 che prese il nome dall'allora Ministro Merloni, puntò decisamente sulla qualità e centralità della progettazione. In quest'ottica quindi la neutralità ed autonomia del progettista (anche in particolare rispetto all'appaltatore) rappresentava uno degli strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Ne conseguiva che la gara per l'affidamento dei lavori poteva essere indetta (per quanto concerne i lavori in appalto) solo sulla base di un progetto esecutivo appositamente predisposto e/o approvato dalla stazione appaltante.
Si trattava di un principio sacrosanto finalmente introdotto nella nostra legislazione destinato però ben presto vacillare fino alla completa liberalizzazione dell'appalto di lavori e progetto.
Appena entrata in vigore, la legge 109/1994 veniva infatti sospesa ed i suoi contenuti in parte emendati. Fra le norme modificate vi è proprio l'art. 19 sui sistemi di esecuzione.
È introdotta infatti una novità devastante, l'istituto dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione, E’ bene rilevare come nel caso di specie si debba parlare di un terzo istituto autonomo e distinto dall' appalto di lavori pubblici che, per definizione e comune opinione non aveva ad oggetto anche l'attività di progettazione.
L'appalto integrato in tale prima versione è tuttavia circoscritto al verificarsi di circostanze peculiari quali la prevalenza impiantistica dei lavori ovvero la loro riconducibilità nell'ambito dei lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. Si amplierà nel seguito la possibilità di intervento all'appalto integrato ma è la legge n. 166/2002 che fa veramente vacillare il principio di separazione fra progettazione ed esecuzione e l'intero impianto della 109/1994.
L'appalto integrato infatti, prima circoscritto a casi marginali, è esteso a tutte le opere che non superino ovvero che superino un determinato importo stabilito dalla legge. Non è più necessaria dunque la prevalente componente impiantistica (pur residuando detta ipotesi con elevazione della soglia percentuale di valore al 60% del valore dei lavori), ma è sufficiente che i lavori da appaltare non superino i 200.000 € ovvero superino i 10.000.000 € (ossia i piccoli lavori e le grandi opere; binomio che in Italia rappresentava e rappresenta tutt’ora una grossa fetta del mercato dei lavori pubblici).
Viene introdotta una specifica disposizione normativa relativa alla qualificazione tecnico-progettuale dell'appaltatore (comma 1 ter) ed è escluso il ribasso d'asta sui costi relativi alla progettazione.
La responsabilità per i ritardi e gli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo ricadono sull'appaltatore.
Ma è con l'art. 256 del D..Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (che abroga l'art. 19 della L. n. 109/1994 e ne sostituisce il contenuto con l'art. 53 ) che si liberalizza definitivamente l'appalto di progettazione ed esecuzione. In particolare esso distingue due ipotesi: quella di cui alla lett. b) (progettazione definitiva a base d'asta e progettazione esecutiva offerta ed eseguita) e quella di cui alla lett. c) (progettazione preliminare a base d'asta, progettazione definitiva offerta, progettazione esecutiva oggetto della prestazione contrattuale). Scompaiono i riferimenti alle componenti tecnologiche.
Ed infine previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell' amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall' indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili .
Si succedono ancora modifiche all'art. 53 del D. Lgs n. 163/2006 con il D. Lgs. n. 113/2007 e quindi con quelle apportate allo stesso articolo dal D. Lgs. n. 115/2008 ma la sostanza non cambia.
Per cui oggi all'appalto integrato, che può essere effettuato sulla base di un semplice progetto preliminare, ed alle altre formule di affidamento misto (project financing) fanno riferimento la maggior parte di opere pubbliche tant’è che nel 2010 il 61,4% degli importi per i servizi di ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudo etc) è stato assegnato attraverso appalto integrato o project (quest’ultimo pesa per circa il 7%).
Con buona pace del principio di netta separazione fra progettazione ed esecuzione dell'opera.
Ed è per un lieto fine di questa storia per cui ci siamo battuti e ci batteremo fino all’ultimo respiro!
C’era una volta…… la separazione tra progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici L’evoluzione normativa dell’istituto dell’appalto di progettazione ed esecuzione

Il documento ripercorre l’iter normativo che ha portato il principio della separazione tra progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici, sancito a seguito di “Tangentopoli” dalla versione originaria dell’art. 19 della legge 109/94, ad essere totalmente ribaltato fino a consentire, come accadrà il prossimo 8 giugno all’entrata in vigore del nuovo regolamento DPR 207/2010, l’affidamento congiunto di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del solo progetto preliminare.
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Matteoli: necessario ridurre le stazioni appaltanti
L'irregolarità «lieve» nei contributi non vieta l'appalto all'impresa
Lavori pubblici. Precisazione del consiglio di Stato.
(tratto da Il Sole 24 Ore)