Focus On
Abrogazione e delegificazione per gli ordinamenti professionali
Le modifiche e le integrazioni apportate dall’art. 10 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) all’art. 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138/2011 (convertito dalla Legge n. 148/2011)”.
Se sostanzialmente positiva era stata la valutazione sui principi di riforma degli ordinamenti professionali contenuti nell’art. 3, comma 5 del D.L. n. 138/2011 approvato lo scorso mese di agosto (e convertito dalla Legge n. 148/2011 nel mese di settembre), le modifiche apportate dall’art. 10 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), di cui si allega un’analisi del Centro studi, determina sconcerto e preoccupazione.
L’art. 10 della Legge n. 183/2011 (che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio) implica, infatti, una delegificazione della riforma degli ordinamenti professionali e ne sancisce l’automatica abrogazione entro il 31 dicembre 2012. Le altre innovazioni introdotte dall’art. 10 riguardano la disciplina delle società tra professionisti (inclusa la possibilità di partecipazione anche con quote di controllo di soci di capitale ) e l’abolizione della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 5, lettera d del DL 138 /2011 che consentiva di fare riferimento alle tariffe professionale per determinare il compenso delle prestazioni professionali erogate a privati.
Monitoraggio sui bandi di progettazione. Luglio-Settembre 2011
Un crollo senza fine per il mercato dei bandi pubblici d’ingegneria e architettura (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, misura e contabilità etc.): in base ai dati del monitoraggio realizzato dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, nel terzo trimestre 2011 gli importi dei servizi messi a gara calano del 43% rispetto allo stesso periodo 2010 (circa 111milioni di euro contro i quasi 200 del terzo trimestre 2010) e del 33,9% rispetto ai quasi 170milioni messi a gara nel periodo aprile-giugno 2011.
Le prestazioni professionali d’ingegneria e architettura continuano, inoltre, ad essere “devastate” da una competizione fondata sull’elemento “prezzo”. Nelle gare di progettazione (senza esecuzione) aggiudicate nel trimestre, il ribasso medio è stato del 48% e quello massimo dell’86%. Quando i bandi aggiudicati riguardano congiuntamente le attività di progettazione e quelle di esecuzione dei lavori, il ribasso medio è risultato pari al 22,7%, meno della metà del valore riscontrato nei bandi di sola progettazione. Il terzo trimestre 2011 ha visto anche l’entrata in vigore del “nuovo” Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (DPR 207/2010) e delle misure ivi contenute che dovrebbero porre rimedio alle criticità sopra evidenziate. La maggior parte delle stazioni appaltanti dimostra, però, di non aver recepito le novità introdotte dal DPR 207/2010, predisponendo bandi illegittimi, forieri di contenziosi che rallenteranno ulteriormente la realizzazione delle opere pubbliche nel nostro paese.
Speciale 56° Congresso Nazionale degli Ingegneri
Si è svolto a Bari dal 7 al 9 Settembre 2011, il 56° Congresso degli Ordini degli Ingegneri d'Italia.
Qui troverete le presentazioni svolte dal Centro Studi CNI in materia di «Energie rinnovabili», «Sicurezza Informatica» e «Riforma delle professioni»
Ingegneri 2020: le nuove sfide professionali nelle energie rinnovabili (897.1 kB)
Roma-Sala del Cenacolo - 22 Luglio 2011 - 2° Incontro precongressuale
Il 22 Luglio 2011 si è svolto a Roma presso la Sala del Cenacolo il 2° incontro precongressuale degli Ingegneri . Temi della giornata di lavori sono stati la recente proposta di legge di Riforma delle Professioni, e una panoramica sul Project Financing.
Tre anni non bastano
TRE ANNI NON BASTANO
In un precedente articolo, intitolato “Ingegneri solo con la laurea quinquennale”, si è sostenuta da queste pagine l’esigenza di ripristinare il corso di laurea a ciclo unico presso le facoltà di Ingegneria e di consentire l’accesso all’albo degli ingegneri solo ai possessori di questa tipologia di titolo accademico.
La proposta ha suscitato un ampio dibattito con numerosi consensi e qualche isolata critica.
È, quindi, opportuno ritornare sull’argomento per ribadire che tale presa di posizione non vuole essere in alcun modo penalizzante per i colleghi iuniores che, sia pure in numero limitato, condividono con i laureati di ciclo lungo l’iscrizione all’albo degli ingegneri. È evidente che qualsiasi ipotesi di abolizione della sezione B dell’albo degli ingegneri non potrà che essere gestita attraverso la predisposizione di un percorso che consenta agli attuali iscritti di essere inclusi nella futura unica sezione del nuovo albo. D’altronde, e questa dovrebbe essere una garanzia, il CNI si è sempre battuto perché gli ingegneri iuniores non venissero “accasati” nei collegi di geometri e periti come pure da più parti si è tentato di fare.
Come si è detto, occorre prendere atto di un fatto oggettivo (il fallimento della laurea triennale in ingegneria), attestato da elementi incontrovertibili (prosecuzione degli studi e nella stessa area disciplinare di oltre l’80% dei laureati di primo livello; scarso interesse delle imprese per l’assunzione di tale tipologia di laureati; percezione da parte degli stessi laureati di primo livello dell’insufficienza del percorso triennale per lo svolgimento dell’attività professionale).
Elementi che sono condivisi anche dal mondo accademico, come l’intervista al Prof. Squarzoni riportata in queste stesse pagine dimostra.
Dallo stesso mondo accademico viene, anzi, una ulteriore e ancora più grave considerazione, quando si afferma che: “Il 3+2 ha comportato anche un abbassamento del livello qualitativo dei laureati di lungo corso”.
È, quindi, certamente percorribile anche in termini di compatibilità con gli altri paesi europei, la proposta del Prof. Squarzoni, che è quella di affiancare a percorsi formativi “3+2”, percorsi formativi di 5 anni a ciclo unico; i primi per sbocchi professionali orientati alla pianificazione, produzione e gestione, i secondi orientati alla progettazione, innovazione, ricerca e sviluppo. Irrinunciabile, però, è che solo siffatti percorsi di 5 anni a ciclo unico consentano l’accesso alla professione di ingegnere.
Non altra può essere la posizione dell’Ordine degli ingegneri, ente che è istituzionalmente preposto a garantire la collettività della qualità delle prestazioni dei propri iscritti.
Come è noto non tutte le professioni ordinistiche possono vantare “attività riservate”; queste ultime sono state assegnate dal legislatore, spesso in epoca remota, ogniqualvolta era necessario garantire che alcune prestazioni, connesse alla salvaguardia di inviolabili diritti, fossero svolte solo da soggetti con adeguata preparazione.
Così la salvaguardia del diritto alla giustizia ha comportato l’assegnazione agli avvocati della riserva alla rappresentanza degli interessi presso i Tribunali; il diritto alla salute, l’assegnazione ai medici della riserva alla cura dei malati; il diritto alla sicurezza, la riserva agli ingegneri per la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo degli edifici, delle infrastrutture e degli impianti.
È evidente che così come non esistono cause “semplici” che possano essere gestite da avvocati iuniores, e non esistono interventi o patologie “semplici” che possano essere diagnosticate e curate da medici iuniores, così non dovrebbero esserci edifici, infrastrutture, impianti “semplici” che possano essere progettati e collaudati da ingegneri iuniores.
Di tale avviso, d’altronde, sono soggetti “terzi” come il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha ripetutamente negato agli ingegneri iuniores autonomia nello svolgimento di attività professionali connesse alle opere pubbliche e alle opere in zona sismica, e i Giudici di ogni grado che hanno circoscritto le competenze alla progettazione di opere in cemento armato dei professionisti diplomati, solo ed esclusivamente agli usi agricoli.
In conclusione, la salvaguardia di diritti così importanti come quelli relativi a giustizia, salute e sicurezza suggerisce l’assegnazione delle prestazioni professionali ad essi connesse solo a soggetti che abbiano compiuto percorsi formativi approfonditi, coerenti e di adeguata durata.
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.