Il Decreto del Ministro della Giustizia 6 luglio 2011 n. 145 emenda la disciplina della mediazione civile, introdotta – com’è noto – dal D.Lgs. n. 28/2010 e attuata con D.M. n. 180/2010.
Il Decreto innova, in primo luogo, i requisiti formativi che i mediatori devono possedere ai fini dell’esercizio della relativa attività. Si tratta, in particolare, dell’aggiornamento almeno biennale acquisito presso gli enti di formazione accreditati e della partecipazione obbligatoria, “in forma di tirocinio assistito” ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti nel Registro.
La novità più rilevante è però quella prevista dall’art. 3 del Decreto, che ha aggiunto, all’art. 7, 5° comma, del precedente D.M. n. 180, le lettere d) ed e), recanti ulteriori previsioni obbligatorie per i regolamenti di procedura degli organismi di mediazione. A seguito di tali innovazioni, nei casi in cui il procedimento di mediazione risulta obbligatorio ex legge, i regolamenti di procedura degli organismi dovranno assicurare l’esperibilità della mediazione e la conclusione del procedimento anche in assenza della parte convenuta, qualora quest’ultima non vi abbia aderito dopo essere stata ritualmente convocata.