Edilizia e Urbanistica

La segnalazione certificata di inizio di attività
L’art. 49, commi 4 bis e ter, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito dalla Legge n. 122/10 del 30 luglio 2010 ha introdotto nel nostro ordinamento lo strumento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), destinata a sostituire la Denuncia di Inizio Attività (DIA).
Con tale provvedimento il legislatore riscrive l’art. 19 della L. n. 241/90 (recante, come noto, la disciplina in materia di DIA), introducendo alcune novità formali anche di un certo rilievo che, però, non sembrano apportare significativi miglioramenti, in termini di semplificazione, alle procedure di autorizzazione nel campo dell’edilizia. Non sono, poi, poche le questioni di natura giuridica ed applicativa legate all’entrata in vigore del nuovo istituto, che in qualche misura discendono dal flebile confronto parlamentare che ne ha contraddistinto l’adozione. Il documento predisposto dal Centro studi tenta di chiarire gli aspetti più controversi del nuovo istituto.
Il regime transitorio di applicazione del D.M. 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni alle opere private
Oggetto di disamina è l’art. 20, 3° comma, del D.L. 31/12/2007 (convertito dall’art. 1, comma 1 della L. 28/02/2008, n. 31) che detta la regolamentazione del regime transitorio, disponendo che: “Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi ed esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti , fino all’ultimazione dei lavori e dell’eventuale collaudo”.
Nota sulla compatibilità delle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni e gli Eurocodici
La Nota analizza la compatibilità delle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e quelle riportate negli Eurocodici, sia nel settore privato che in quello dei lavori pubblici. Nel primo è il decreto ad avere la preminenza, salva la possibilità di applicare gli Eurocodici, in quanto compatibili; nel secondo, viceversa, la preminenza spetta agli Eurocodici (in particolare per gli incarichi svolti in altro Stato membro), fatta salva la possibilità di applicare il Decreto in quanto conforme per legge agli stessi.
Note e commenti al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37 Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
Con il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008 n. 37 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008) il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha riorganizzato la disciplina relativa alle “attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”. Il testo ne analizza il contenuto e ne evidenzia le criticità.
Considerazioni sul regime transitorio delle norme tecniche per le costruzioni di cui al Dm 14.09.2005 ai sensi dell'art.20 del decreto legge n. 248/2007
Il documento contiene un commento all'art.20 del D.l. n.248/2007 che ha prorogato il regime transitorio relativo all'applicazione della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 settembre 2005.